Caso Ruby. La Consulta dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni

ULTIMORA –  La Corte Costituzionale avrebbe dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni, sollevato dalla Camera nei confronti della Procura e del gip di Milano, che hanno indagato e rinviato a giudizio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile nell’ambito del caso Ruby.

La decisione è solo un preliminare via libera. Il conflitto sarà deciso nel merito tra qualche mese e si saprà se verrà accolta o meno la richiesta,votata a maggioranza dal’Aula della Camera, di annullare tutti gli atti di indagine.

ROMA – La Corte Costituzionale  si è riunita oggi dalle 9.30 in camera di consiglio  per decidere sull’ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri delllo Stato, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti dei pm e gip di Milano impegnati nel processo sul caso Ruby, che vede imputato il premier Silvio Berlusconi.

 

La decisione dovrebbe arrivare in giornata, ma riguarderà soltanto un preliminare via libera al conflitto: i giudici della Corte, presieduta da Alfonso Quaranta, si limiteranno a verificare la legittimazione dei due poteri e la sussistenza in astratto della materia del contendere (la presunta violazione commessa dalla magistratura di Milano nell’aver escluso la ministerialità del reato di concussione attribuito a Berlusconi quando la notte del 26 aprile 2010 telefonò in questura per sollecitare la liberazione di ‘Ruby’, la giovane marocchina allora minorenne). Se dichiarato ammissibile, il ricorso della Camera verrà deciso nel merito solo tra qualche mese, non prima del prossimo autunno-inverno. Con una memoria di 39 pagine, scritta dall’avvocato ed esponente Roberto Nania e firmata dal presidente della Camera Gianfraco Fini, Montecitorio chiede alla Corte costituzionale di annullare tutti gli atti compiuti dalla magistratura milanese, in quanto – si sostiene – «non spettava alla procura di Milano »avviare ed esperire indagini nei confronti del presidente del Consiglio in carica, nonchè procedere alla richiesta di giudizio immediato« per concussione, »omettendo di trasmettere gli atti al collegio per i reati ministeriali« e in questo modo »precludendo alla competente Camera dei deputati l’esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali« previste dall’articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n.1 del 1989. Per le stesse ragioni, secondo la Camera, »non spettava« al gip del tribunale di Milano nè »procedere per via ordinaria e emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del presidente del Consiglio«, nè »affermare la natura non ministeriale« del reato di concussione.

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