Turismo: addio al Fondo di Garanzia nazionale…ma quale copertura per i consumatori?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge europea 2014 (legge n. 115/2015) in vigore dal 18 agosto è stato modificato radicalmente il codice del turismo relativamente alle tutele per viaggiatori coinvolti loro malgrado nel dissesto economico dei tour operator o agenzie di viaggio presso le quali abbiano acquistato un pacchetto vacanze.

In particolare, la diretta conseguenza, a partire dal 01/01/2016, prorogato dalla legge di stabilità al 1/7/2016, della nuova disciplina è la sostituzione del Fondo nazionale di garanzia, per i viaggi organizzati quale che ne sia la destinazione, con polizze assicurative o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, garantiscano al viaggiatore il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto di viaggio e il rientro immediato del turista. La stessa norma stabilisce la possibilità, per i pacchetti prenotati fino al 31/12/2015, di proporre istanze di rimborso entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio. Tali istanze saranno definite fino al limite di capienza del Fondo nazionale di garanzia ex art. 51 del Dlg. 79/2011.

Quindi, se da un lato verrà meno l’assistenza da parte dello Stato, dall’altro è sancito l’obbligo da parte di tour operator e agenzie di viaggi di predisporre assicurazioni e garanzie bancarie, sia per i  viaggi all’estero che per quelli effettuati all’interno di un singolo Paese, anche se, in questa versione dell’articolo, in caso di rientro immediato del turista, è stata rimossa la menzione a un’assistenza anche di tipo economico.

Le considerazioni da fare sono diverse. Certo, le nuove disposizioni per il consumatore potrebbero essere positive dal punto di vista della sicurezza del rimborso e della rapidità ad ottenerlo. Tuttavia, molti sono i dubbi, in particolare riguardo alla frequente difficoltà di accedere al credito, che renderà molto difficile, in alcuni casi, acquisire una fideiussione bancaria, nonché alla predisposizione della copertura per insolvenza o fallimento di società all’interno delle polizze assicurative, attualmente inesistente, se non addirittura causa di esclusione.

Non solo, ma è evidente che, laddove l’impresa riuscirà ad ottenere i necessari affidamenti dal sistema bancario, il costo finirà per gravare sul consumatore finale che quindi, se vuole la tutela, dovrà pagarsela, verosimilmente cara!

Lascia veramente senza parole il fatto che, anziché migliorare il funzionamento di un Fondo di garanzia effettivamente malfunzionante per gli enormi tempi di risposta alle pratiche risarcitorie (da qui la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e tuttora in corso), si ripieghi sul privato, facendo gravare gli oneri in primo luogo sulle imprese e, alla fine, sui consumatori. Di certo misure come questa non contribuiscono a rilanciare il settore in forte sofferenza!

Ad oggi la situazione per i diversi tour operator ed agenzie è molto variegata. Qualcuno, perlopiù attraverso le principali associazioni di categoria, ha annunciato l’avvio di una dotazione ad hoc attraverso una copertura assicurativa, altri non sono ancora in grado di farlo. Quindi i consumatori, al momento di effettuare una prenotazione devono sincerarsi della effettiva copertura di cui potranno  usufruire (che dovrà essere precisata contrattualmente) e preferire le aziende in grado di tutelarli maggiormente. 

Federconsumatori ha chiesto fin dal febbraio scorso e reiterato a giugno un incontro al Ministro per chiarire i molti aspetti ancora incerti e discutere lo stato delle istanze al Fondo ancora da definire e liquidare, che risalgono fino all’anno 2009.

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