Cassazione. Sesso virtuale. Fare telefonate porno non è reato. Annullata condanna

ROMA – Non è prostituzione farsi pagare per delle conversazioni erotiche al telefono, se ci si limita solo alle parole per eccitare il cliente e non si compiono «atti sessuali» sul proprio corpo.

Questo perchè, stabilisce la Cassazione, «le prestazioni vocali effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore non possono equivalere a prestazioni sessuali» se non impegnano «zone corporali erogene» della persona che si fa pagare. È con questa motivazione che la Terza sezione penale, ha annullato la condanna, inflitta dalla Corte di appello di Milano, per sfruttamento della prostituzione, nei confronti di un signore che, dietro compenso, faceva fare delle telefonate erotiche ad una ragazza per un suo cliente.

Secondo la Cassazione, infatti, è scritto nella sentenza n. 33546, la prostituzione «consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercè e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale». Nel caso specifico, dalle intercettazioni era risultato che si trattava solo di parole e appunto non di atti sessuali compiuti dalla ragazza allo scopo di eccitare il cliente. Ma attenzione, precisa la Cassazione: si tratta di prostituzione anche quando «l’attività sessuale non implica necessariamente il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, potendo l’atto essere compiuto anche, dalla prostituta, se su stessa o su un terzo diverso da colui che ha richiesto, dietro pagamento la prestazione; di qui la conseguenza che l’attività di prostituzione ben può essere svolta a distanza, ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio per via telefonica o attraverso internet (via web-chat)». Resta essenziale, perchè si tratti di prostituzione, «che la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere appunto (non importa in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale ovvero prestazioni caratterizzate dalla messa a disposizioni del proprio corpo per fini di altrui libidine».

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