Fisco: Corte Ue, legittimo sistema calcolo Iva pro-rata

BRUXELLES  – Il sistema italiano di calcolo  dell’Iva col metodo del pro-rata per le imprese che hanno attivita’ tanto soggette a imposizione quanto esenti e’ legittimo  e conforme all’obiettivo della direttiva Ue di autorizzare criteri semplificati di calcolo dell’Iva e della detrazione.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea nella sentenza sulla domanda pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio nell’ambito di una causa pendente tra la Mercedes Benz Italia SpA e l’Agenzia delle Entrate di Roma ed avente ad oggetto un recupero da parte di quest’ultima di 1,7 milioni di euro a titolo di IVA non versata nel 2004. L’avvocato generale della Corte nel giugno scorso si era espresso per l’incompatibilita’. Con la sentenza di oggi la Corte ha ritenuto, invece, che il diritto Ue non osta a una normativa come quella italiana che, per i soggetti ad attivita’ “mista”, prevede un trattamento omogeneo delle attivita’ tassate e delle attivita’ esenti con applicazione di un unico pro-rata (della detrazione e della corrispondente imposta) su tutti gli acquisti. 

In Italia, la liquidazione dell’Iva, per i soggetti che compiono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (purche’ non meramente accessorie alle prime), segue la regola del cosiddetto pro-rata matematico: l’Iva detraibile dall’impresa e’ cioe’ computata con riferimento alla totalita’ degli acquisti effettuati (compresi quelli “a monte” delle operazioni esenti), in una percentuale di detraibilita’ data dal rapporto tra fatturato imponibile e fatturato complessivo (quest’ultimo dato dalla somma del fatturato imponibile e di quello esente), senza tenere distinte le operazioni esenti da quelle imponibili, perche’ entrambe confluiscono in un sistema “promiscuo” in cui l’imposta, con la correlativa detrazione, e’ determinata in modo unitario, forfettariamente e per approssimazione, in relazione a tutti gli acquisiti effettuati dall’impresa, a prescindere dal fatto che gli stessi siano destinati ad attivita’ imponibili o ad attivita’ esenti. “La Corte – e’ scritto in una nota – evidenzia che, secondo la direttiva europea, il pro-rata di detrazione e’ una frazione al cui numeratore sta il fatturato delle operazioni imponibili e al cui denominatore e’ collocata la somma di tale fatturato e del fatturato esente. 

E’ vero che tale pro-rata di detrazione si applica, di regola, agli acquisti di beni destinati ad un utilizzo promiscuo (cioe’ utilizzati contemporaneamente sia per attivita’ esenti, non meramente accessorie, sia per attivita’ assoggettate ad Iva svolte dallo stesso imprenditore). Tuttavia, l’art. 17 par. 5, secondo alinea, lettera d) della direttiva prevede un’eccezione, costituita dalla possibilita’, per gli Stati membri, di consentire il medesimo criterio del pro-rata di detrazione a tutti i beni e servizi destinati ai due tipi di operazioni, ‘ivate’ o esenti: e, si badi bene, qui la direttiva non richiede la promiscuita’ o contemporaneita’ della destinazione dei beni. Cio’ significa che la detrazione pro-rata puo’ applicarsi, in via eccezionale, sia a beni acquistati per essere destinati esclusivamente a operazioni soggette ad Iva sia a beni acquistati per essere destinati esclusivamente a operazioni esenti (beninteso, purche’ non meramente accessorie all’attivita’ imponibile). Se s’interpretasse la citata lettera d) come applicabile solo agli acquisti di beni a destinazione promiscua, tale norma sarebbe una mera duplicazione del principio generale, cui invece la lettera d) intende derogare. In altri termini, la norma della lettera d) sarebbe inutile”.

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